La questione dei diritti riproduttivi, che abbraccia sia la pratica dell'aborto sia quella della fecondazione assistita, rappresenta un terreno complesso e in continua evoluzione nel panorama giuridico e sociale italiano. Queste tematiche, intrinsecamente legate alla sfera più intima della persona e alla sua autodeterminazione, trovano fondamento in principi costituzionali fondamentali, quali la libertà personale, l'uguaglianza e la tutela della famiglia.

Le Fondamenta Costituzionali e la Libertà di Autodeterminazione

La scelta di intraprendere un percorso riproduttivo, o di interromperlo, è profondamente radicata nel diritto all'autodeterminazione delle parti coinvolte. Questo diritto, sebbene non esplicitamente enunciato in termini assoluti, trova il suo fondamento negli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di sesso. L'articolo 31 Cost., inoltre, impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano la piena formazione della persona umana e l'adempimento dei compiti essenziali alla famiglia.

In questo contesto, il "diritto alla generazione della prole" assume un rilievo significativo. Sebbene non sia un diritto esplicitamente sancito dalla Costituzione, esso trova il suo fondamento negli articoli 2 Cost. e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che tutelano il diritto al rispetto della vita privata e familiare. La possibilità di formare una famiglia e di avere figli è considerata un aspetto essenziale della piena realizzazione personale e della vita familiare.

L'Evoluzione Storica e Scientifica della Fecondazione Assistita

Il ricorso alle tecniche di inseminazione artificiale, oggi più propriamente definite Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), è nato dalla necessità di offrire soluzioni ai problemi riproduttivi derivanti da sterilità o infertilità umana. Queste tecniche rappresentano un mezzo fondamentale per l'attuazione della scelta di una coppia di diventare genitori, quando le vie naturali non sono percorribili.

Le prime procedure di inseminazione artificiale si ebbero in Inghilterra intorno alla metà del Settecento. In Italia, i primi esperimenti significativi furono condotti alla fine del XVIII secolo dal celebre biologo Lazzaro Spallanzani. Tuttavia, il risultato più importante e una vera e propria pietra miliare si raggiunse nel 1978, sempre in Inghilterra, con la nascita di Louise Brown, la prima bambina concepita tramite fecondazione in vitro, grazie al lavoro del ginecologo Steptoe e del biologo Edwards.

Il percorso evolutivo delle tecniche di PMA è stato caratterizzato da una graduale ascesa, documentata dal crescente numero di bambini nati in tutto il mondo grazie alla sua applicazione. A titolo esemplificativo, nel 2000, il numero di centri operanti nel settore era già considerevole: circa 200 in Italia, 380 negli Stati Uniti, 110 in Inghilterra, 92 in Francia, 75 in Germania, 36 in Spagna e 12 in Olanda.

Grafico storico della crescita dei centri di fecondazione assistita nel mondo

Nell'anno 2016, una recente relazione del Ministero della Salute stimava la presenza di 360 centri attivi in Italia, di cui 112 pubblici, 22 privati convenzionati e 226 privati. Nello stesso anno, 317 centri hanno avuto accesso ad almeno una coppia, con un totale di 522 coppie trattate e 13.582 bambini nati vivi, rappresentando il 2.9% del totale dei nati vivi nel 2016 (474.438 nati vivi, ISTAT). Le regioni con la maggiore presenza di centri di fecondazione assistita erano la Lombardia (60 centri), la Campania (44), il Veneto (38), la Sicilia (37) e il Lazio (34), rappresentando complessivamente il 60.2% di tutti i centri autorizzati in Italia.

La Legge 40/2004 e i Suoi Sviluppi Giurisprudenziali

Il riferimento normativo principale in materia di Procreazione Medicalmente Assistita in Italia è la Legge n. 40 del 2004. Questa legge ha inizialmente ammesso la fecondazione omologa, ovvero l'inseminazione artificiale che utilizza i gameti della coppia, ma ha vietato quella eterologa, che impiega gameti estranei alla coppia.

La legge prevedeva che la volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di PMA dovesse essere espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica doveva intercorrere un termine non inferiore a sette giorni.

Un punto cruciale della legge riguardava la gestione degli embrioni. L'articolo 14, comma 2, della Legge n. 40 del 2004, nella sua formulazione originaria, prevedeva un numero massimo di tre embrioni da formare e trasferire in utero successivamente, con un unico e contemporaneo impianto, al fine di evitare il fenomeno degli embrioni "soprannumerari". Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 151 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 14, limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre", e del comma 3 dello stesso articolo, laddove non prevedeva che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, dovesse essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna.

Successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162 del 2014, ha dichiarato incostituzionale il divieto di ricorrere a tecniche di PMA di tipo eterologo per i casi in cui sia stata diagnosticata alla coppia una patologia che sia causa di sterilità irreversibile. Questo divieto è stato considerato lesivo del diritto all'autodeterminazione delle coppie sterili e infertili in relazione alle proprie scelte procreative, oltre che discriminatorio rispetto alle coppie con un grado minore di sterilità che potevano accedere alle tecniche omologhe. La Corte ha anche evidenziato come tale divieto potesse generare disparità di trattamento economico, favorendo il fenomeno del "turismo procreativo".

A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, è stata introdotta, con l'articolo 1, comma 298, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la previsione normativa sull'istituzione del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di PMA di tipo eterologo, al fine di garantire la tracciabilità completa delle donazioni. Pertanto, in presenza di determinate patologie che causano sterilità, è ora ammissibile il ricorso alle tecniche di inseminazione eterologa, qualora queste abbiano colpito entrambi i componenti della coppia o solo uno di essi.

Un'ulteriore evoluzione giurisprudenziale si è avuta con la sentenza n. 96/2015 della Corte Costituzionale, che ha esteso la fecondazione assistita alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili. La Corte ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune norme della Legge 40/2004 che impedivano tale accesso, ritenendo che il divieto generasse una conseguenza paradossale e irragionevole: costringere queste coppie a una gravidanza naturale per poi ricorrere all'aborto terapeutico, con un conseguente aumento dei rischi per la salute fisica e psichica della donna. Il contrasto con l'articolo 32 Cost. (diritto alla salute) è stato ritenuto evidente, così come il contrasto con l'articolo 117, primo comma, Cost. in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU, per l'ingerenza nella vita familiare e l'incoraggiamento all'aborto.

Diagramma che illustra le tappe salienti dell'evoluzione normativa sulla PMA in Italia

Con la sentenza n. 229/2015, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla selezione eugenetica degli embrioni, dichiarando incostituzionale l'articolo 13, commi 3, lettera b), e 4, della Legge n. 40 del 2004. Tali commi vietavano e sanzionavano penalmente la condotta selettiva del sanitario volta esclusivamente ad evitare il trasferimento nell'utero di embrioni risultati affetti da malattie genetiche trasmissibili, accertate tramite diagnosi preimpianto. La Corte ha ritenuto tale divieto in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza e del diritto alla salute, e con l'articolo 117, primo comma, Cost. in relazione all'articolo 8 della CEDU, che include il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il desiderio di generare un figlio non affetto da malattia genetica.

Ancora, nel 2016, con la sentenza n. 84, la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento al divieto di revoca del consenso all'impianto degli embrioni dopo la fecondazione dell'ovulo (art. 6, comma 3) e al divieto di ricerca scientifica sugli embrioni se non finalizzata alla loro tutela (art. 13). Tuttavia, riguardo al divieto di revoca del consenso, la Corte ha evitato di pronunciarsi su una norma ampiamente dibattuta, lasciando aperte le interpretazioni sul suo impatto concreto, specialmente in relazione al contrasto con l'articolo 32 Cost. qualora l'impianto avvenga contro la volontà della donna.

Queste pronunce giurisprudenziali delineano una tendenza legislativa e giudiziale volta a rafforzare il diritto alla genitorialità genetica attraverso la valorizzazione delle tecniche scientifiche di procreazione artificiale, pur mantenendo un'attenzione alla tutela del concepito e alla salute della donna.

Il Nesso tra Fecondazione Assistita e Interruzione Volontaria di Gravidanza

L'analisi dei diritti riproduttivi non può prescindere dal legame, spesso dibattuto, tra la fecondazione assistita e l'interruzione volontaria di gravidanza (aborto). Alcune interpretazioni suggeriscono che la legge sulla fecondazione assistita, specialmente con il divieto di crioconservazione degli embrioni nella sua formulazione originaria, possa aver attribuito un peso inferiore al diritto della donna alla salute rispetto a quanto riconosciuto nella regolamentazione dell'aborto. Altri sostengono che i sacrifici imposti alla salute della madre nella legge sulla fecondazione assistita derivino da una valutazione dell'interesse alla vita del concepito che, pur già accolto nella disciplina dell'aborto, assumerebbe oggi un peso maggiore.

Tuttavia, una diversa prospettiva sostiene che la legge sulla fecondazione assistita possa rappresentare uno sviluppo coerente delle premesse su cui si fonda la legge sull'aborto (Legge n. 194/1978). Secondo questa visione, il materiale argomentativo e i principi che hanno guidato la legalizzazione dell'aborto hanno influenzato anche la disciplina della PMA. Si argomenta che la legalizzazione dell'aborto non abbia necessariamente rappresentato un progresso in termini di cultura giuridico-costituzionale e di modi di pensare, non avendo pienamente riconosciuto un diritto alle scelte procreative o un principio di prevalenza della salute della madre sui "diritti" del concepito.

Schema concettuale che illustra le connessioni tra PMA e aborto

La Corte Costituzionale, nelle sentenze relative ai referendum abrogativi sulla Legge 40/2004, ha implicitamente legato le due discipline, affermando la necessità di un intervento regolativo del legislatore in materia di fecondazione assistita, un principio già posto in relazione all'aborto. La Corte ha considerato il bilanciamento di interessi operato dalla Legge 40 (coppia, concepito, tecnica medica, ricerca scientifica) come costituzionalmente necessario. Inoltre, la tutela del concepito come "soggetto" è stata considerata una scelta centrale e imprescindibile, la cui sopravvivenza è stata affermata anche in relazione all'aborto.

Il principio per cui, nella materia della fecondazione assistita, è necessario l'intervento del legislatore, unico legittimato a individuare "il ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana", era già stato posto dalla sentenza n. 347 del 1998 della Corte Costituzionale. Questa sentenza, pur riferendosi a un caso di disconoscimento di paternità dopo una fecondazione eterologa, ha gettato le basi per l'idea che la fecondazione assistita debba essere regolata per legge.

La sentenza n. 35/97 della Corte Costituzionale sull'inammissibilità di un referendum contro la legge sull'aborto ha rafforzato ulteriormente questo legame. La Corte ha stabilito che la legge sull'aborto è costituzionalmente necessaria e che la pura e semplice soppressione di ogni regolamentazione legale dell'interruzione volontaria di gravidanza non è consentita. Riconoscendo il diritto del concepito alla vita come valore supremo, la Corte ha esteso questa tutela anche ai feti di cui non sia accertata la possibilità di vita autonoma.

Trasportando questi principi nel contesto della fecondazione assistita, la Corte ha stabilito che le due "delicate vicende" sono analoghe. Poiché in entrambi i casi vi è un concepito, ciò che vale per una dovrebbe valere per l'altra, ovvero il criterio della centralità della tutela dell'embrione e la regolamentazione totale per legge della vicenda.

L'Eredità dell'Aborto e le Sfide Future

L'analisi critica della legalizzazione dell'aborto suggerisce che essa non abbia mutato radicalmente la rappresentazione culturale dell'aborto, né abbia pienamente riconosciuto un diritto alle scelte procreative o un principio di prevalenza della salute della madre. L'aborto è stato spesso rappresentato come una questione riguardante esclusivamente una donna e un concepito, ignorando o rimuovendo le dinamiche sociali ed economiche che ne hanno storicamente influenzato il ricorso.

La legge sulla fecondazione assistita, quindi, potrebbe essere vista come un'autoreferenzialità dell'ordinamento giuridico, che, dovendosi confrontare con una nuova vicenda legata al processo procreativo, attinge alle impostazioni e ai principi già sviluppati in relazione all'aborto. Questa autoreferenzialità, tuttavia, potrebbe risultare penalizzante in termini di capacità del sistema normativo di comunicare con i percorsi della mentalità e degli stili di relazione tra uomini e donne.

FECONDAZIONE ASSISTITA E CELLULE STAMINALI: cosa dice l'etica?

Le decisioni della Corte Costituzionale sulla Legge 40/2004 hanno confermato la necessità di un intervento regolativo legislativo, bilanciando interessi diversi, tra cui quello del concepito. Le scelte caratterizzanti della legge, come il divieto di fecondazione eterologa (ora superato dalla giurisprudenza), il riconoscimento della PMA solo alle coppie eterosessuali, il divieto di crioconservazione degli embrioni e il divieto di diagnosi preimpianto (anch'essi parzialmente superati o modificati), pur essendo caducabili, devono essere ripensate in forme compatibili con il presupposto che il concepito è un soggetto.

Rompere il legame concettuale con l'aborto e la logica delle analogie, per cui tutte le vicende che riguardano il corpo femminile sembrano dover essere presiedute dagli stessi principi, rappresenta una sfida importante. L'obiettivo dovrebbe essere quello di considerare ogni vicenda procreativa con le sue specificità, evitando di appesantire il dibattito con eredità storiche e principi che potrebbero non essere più pienamente adeguati alle esigenze contemporanee e ai diritti fondamentali dei soggetti coinvolti, inclusa la piena tutela della salute e dell'autodeterminazione della donna.

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