Il concetto di "mettere incinta e scappare" evoca un'immagine di irresponsabilità e disimpegno, un atto che ha profonde implicazioni legali, sociali e soprattutto umane. Questo articolo si propone di analizzare le diverse sfaccettature di questa problematica, concentrandosi sui diritti della donna incinta non sposata e dei figli nati da rapporti di fatto, e sulle responsabilità che gravano sull'uomo che sceglie di abbandonare il proprio nucleo familiare.

La tutela dei figli, indipendentemente dal legame matrimoniale

bambino che gioca con i genitori
La legge italiana, in linea con i principi di tutela della prole, estende la sua protezione a tutti i figli minori, indipendentemente dalla natura del legame che ha portato al loro concepimento. Che si tratti di un matrimonio, di una convivenza registrata in Comune, di una convivenza di fatto o persino di un incontro occasionale, i diritti dei bambini sono salvaguardati. Questo principio fondamentale garantisce che ogni bambino riceva il necessario supporto per la sua crescita e il suo benessere, a prescindere dalle scelte o dalle circostanze dei genitori.

Diritti e doveri dei partner: un quadro differenziato

Se la tutela dei figli è unanime, i diritti dei partner, invece, presentano delle differenze sostanziali. Nel caso di matrimonio, i coniugi godono di una tutela legale più ampia e consolidata. Nelle ipotesi di convivenza, i diritti sono generalmente minori, ma non per questo inesistenti. Il presente articolo si focalizzerà su un aspetto specifico di questa disuguaglianza di tutela: i diritti della donna incinta non sposata qualora l'uomo decida di abbandonarla.

Donna incinta non sposata: il diritto al mantenimento per il minore

Una donna rimasta incinta al di fuori del vincolo matrimoniale ha diritto al mantenimento per il nascituro, ma questo diritto è strettamente legato alla tutela del minore. Le misure di tale mantenimento vengono stabilite dal giudice, su richiesta delle parti coinvolte. È cruciale sottolineare che nessun contributo economico è dovuto alla donna a titolo personale. L'assegno di mantenimento, infatti, è una misura destinata specificamente alle coppie sposate e successivamente separate, a sostegno del coniuge che non sia in grado di mantenersi autonomamente secondo il tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Pertanto, il padre del bambino non può esimersi dall'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio fino a quando quest'ultimo non raggiungerà l'indipendenza economica. Questo dovere sussiste anche qualora la stessa donna acconsentisse a tale rinuncia, poiché la legge interviene a tutela del minore.

L'uomo scappa lasciando la donna incinta: quando scatta il reato

Se l'uomo viene meno ai suoi doveri, sia quello di versare il mantenimento per il figlio, sia quello di riconoscere la prole come propria, le conseguenze possono essere significative. I figli, una volta raggiunta la maggiore età, hanno la facoltà di agire legalmente contro il padre attraverso un'azione civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

In sede giudiziale, il magistrato non si limiterà a stabilire l'ammontare del mantenimento, ma deciderà anche in merito all'affidamento dei figli. La regola generale prevede l'affidamento condiviso, che garantisce pari diritti, doveri e poteri di indirizzo ed educazione a entrambi i genitori. L'affidamento esclusivo è invece riservato a casi eccezionali, qualora uno dei genitori dimostri una grave inadeguatezza.

L'azione penale, in questo contesto, è riservata alla madre, che agisce in qualità di rappresentante del figlio, qualora l'ex partner non provveda al mantenimento della prole. Si parla in questi casi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Il padre è tenuto a contribuire con un assegno mensile al pagamento delle spese ordinarie e al 50% delle spese straordinarie. La determinazione dell'ammontare di tale contribuzione non è predeterminata dalla legge, ma viene stabilita dal giudice in base alle effettive possibilità economiche delle parti.

I figli abbandonati possono chiedere il risarcimento?

avvocato che parla con una famiglia
La giurisprudenza ha aperto la strada al riconoscimento del risarcimento del danno anche al figlio per la totale assenza del padre, intendendo per assenza non solo la mancanza di supporto economico, ma anche quella affettiva. Si pensi, ad esempio, a un padre che non rispetti gli accordi sulle visite dei figli o che non si adoperi per mantenere un rapporto continuativo.

L'uomo che mette incinta una donna non può semplicemente "scomparire". Anche se dovesse farlo con il presunto consenso della madre, dovrà rispondere delle sue azioni nei confronti dei figli.

Un caso emblematico è quello trattato dalla Cassazione [1], che ha condannato un padre per la sua totale assenza nei confronti dei figli, nonostante fosse stato oggetto di un procedimento per l'accertamento della paternità. In questa vicenda, grazie alla pronuncia di un Tribunale, fratello e sorella riuscirono a ottenere il riconoscimento della paternità biologica, dopo anni di evitamento da parte del padre, che si era sottratto a ogni responsabilità.

Ai figli fu riconosciuto anche il diritto al "risarcimento del danno non patrimoniale", con il padre condannato a versare una somma considerevole a ciascuno di loro. La sentenza ha evidenziato l'obbligo di "protezione della filiazione", inteso come il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto, un obbligo intrinsecamente connesso alla procreazione.

Questo significa che per il figlio esiste un diritto fondamentale a condividere, fin dalla nascita, la relazione filiale con il proprio genitore, sia sul piano intimo e affettivo, cruciale per lo sviluppo psico-fisico, sia sul piano sociale, attraverso il riconoscimento esterno dello status derivante dalla procreazione. La magistratura ha quindi stabilito un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, un vincolo che non può essere annullato neanche con il consenso della madre abbandonata.

La responsabilità da illecito endofamiliare: un concetto esteso

La responsabilità da "illecito endofamiliare" può sorgere già dalla sola procreazione, qualora questa non sia seguita dal riconoscimento della paternità e dall'adempimento degli obblighi genitoriali, che includono il mantenimento e l'affetto. In termini ancora più chiari, il presupposto per questa responsabilità e per il conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è individuato nella consapevolezza del concepimento. Tale consapevolezza non si basa unicamente sulla certezza scientifica delle prove ematologiche, ma può essere desunta anche da altri elementi di fatto rilevanti, come la coincidenza temporale di una relazione affettiva e sessuale tra la madre e l'uomo.

La Corte di Cassazione [2] ha stabilito che il protratto abbandono della prole da parte di un genitore configura un illecito permanente, fonte di un danno, anche di tipo non patrimoniale, che incide direttamente sulla formazione della personalità del minore, condizionandone lo sviluppo e le capacità di autodifesa.

È importante notare che, secondo la giurisprudenza [3], la responsabilità del genitore che abbandona la famiglia sorge anche nei confronti dei figli adottivi, i quali godono dello stesso diritto al risarcimento del danno dei figli biologici.

La complessità del ruolo paterno nell'era moderna

L'evoluzione del papà: da padre padrone a padre "Mammo" - La Vita in Diretta 07/11/2017

Il concetto di paternità ha subito profonde trasformazioni nel corso del tempo. Se in passato il padre era prevalentemente visto come il pilastro economico e l'autorità indiscussa della famiglia, oggi il suo ruolo è diventato più sfumato e complesso. La società moderna assiste a una crescente tendenza verso una maggiore condivisione dei compiti familiari, con un numero sempre maggiore di uomini che desiderano essere più presenti nella vita dei propri figli.

Questa evoluzione è stata influenzata da diversi fattori, tra cui la ridefinizione dei ruoli intra-familiari promossa dalle donne negli ultimi decenni. La consapevolezza che il ruolo materno non sia un'esclusiva femminile ha aperto la strada a una maggiore partecipazione paterna nell'accudimento dei figli, senza che ciò intacchi l'immagine maschile o il potere familiare.

Tuttavia, la distanza dell'uomo dalla gravidanza, dal parto e dall'accudimento dei figli affonda le sue radici anche in motivazioni sociologiche e culturali storiche. Il padre, tradizionalmente vincolato dal lavoro e dalla necessità di provvedere al sostentamento economico, era spesso assente dalla vita domestica. Inoltre, la gravidanza e l'accudimento dei figli erano considerati, per definizione, un "affare di donne", un ambito in cui l'uomo non veniva solitamente coinvolto.

Il termine stesso "genitorialità" ha subito un'evoluzione significativa, diventando sempre più complesso e intrecciandosi con la ricerca clinica e psicologica. In una prospettiva psicopedagogica, la genitorialità è vista come un lungo apprendistato nell'arte di essere genitori. Da un punto di vista psicologico, essa si configura come una parte fondante dell'identità di ogni individuo, un processo di significazione che inizia nell'infanzia attraverso l'interiorizzazione dei comportamenti e dei messaggi dei propri genitori.

Ogni individuo possiede un "Genitore Interno", formato dalle interazioni con le figure adulte significative che si sono occupate di lui. Le funzioni della genitorialità possono essere sintetizzate in protettiva, affettiva, regolativa, normativa, predittiva, rappresentativa e significante.

Nonostante i cambiamenti sociali e culturali, la difficoltà dell'uomo a garantire una partecipazione totale in tutte le fasi della vita familiare può persistere, spesso a causa di retaggi culturali ancora radicati.

La responsabilità genitoriale: un obbligo morale prima ancora che legale

L'atto di "mettere incinta e scappare" non è solo una violazione della legge, ma rappresenta un profondo tradimento della responsabilità morale ed etica che deriva dalla creazione di una nuova vita. La legge interviene per tutelare i più vulnerabili, ma la vera sfida risiede nella capacità di ogni individuo di assumersi le proprie responsabilità e di garantire ai propri figli un ambiente sereno e amorevole, indipendentemente dalle circostanze della loro nascita.


[1] Cass. sent. n. 26205/13.[2] Cass., ord. n. 40335 del 16 dicembre 2021.[3] Cass., ord. n. 9188 del 2 aprile 2021.

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