La tutela della maternità e della paternità, insieme al sostegno delle famiglie, è un pilastro fondamentale nel comparto sanitario, come in molti altri settori del pubblico impiego. Le normative che regolano i congedi parentali sono in continua evoluzione, con l'obiettivo di conciliare al meglio le esigenze lavorative con quelle familiari. Questa guida si propone di fornire un quadro esaustivo delle disposizioni legislative e contrattuali pertinenti, con particolare attenzione alle recenti modifiche introdotte, per offrire al personale del comparto sanitario una chiara comprensione dei propri diritti e delle modalità di fruizione dei vari tipi di congedo.

Il Quadro Normativo di Riferimento
Il quadro normativo di riferimento per la tutela della maternità e della paternità in Italia è principalmente costituito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, noto come "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità". Questo testo fondamentale è stato oggetto di numerosi aggiornamenti e integrazioni nel corso degli anni, volti a recepire le direttive europee e ad adeguare la normativa alle mutate esigenze sociali ed economiche.
Tra le modifiche più significative si annoverano quelle introdotte dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha apportato importanti novità in materia di congedi parentali e di paternità, nonché dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. XXX), che ha introdotto ulteriori disposizioni a sostegno delle famiglie, con particolare riferimento all'indennità di congedo parentale.
È altresì importante considerare la contrattazione collettiva nazionale, in particolare il CCNL del comparto Sanità, che può prevedere condizioni di maggior favore rispetto alla normativa generale. L'obiettivo è garantire un sistema di tutele che sia non solo conforme alla legge, ma anche adeguato alle specificità del settore sanitario, caratterizzato da turni spesso impegnativi e dalla necessità di garantire la continuità assistenziale.
Congedo di Maternità Obbligatorio
Il congedo di maternità obbligatorio rappresenta il nucleo fondamentale delle tutele per la gestante e la neomamma. La normativa prevede un periodo di astensione dal lavoro di cinque mesi, retribuiti al 100% e validi a tutti gli effetti per il calcolo dell'anzianità di servizio, ferie, riposi, tredicesima mensilità e gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
La fruizione di questi cinque mesi può avvenire secondo diverse modalità. Tradizionalmente, il congedo si articola in due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi allo stesso. Tuttavia, la normativa ha introdotto una maggiore flessibilità. È infatti possibile per la lavoratrice, a condizione che non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, attestato da medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso.
In caso di parto prematuro, i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima della data presunta del parto vengono aggiunti al periodo di congedo post-parto, determinando un periodo complessivo di astensione di durata superiore ai cinque mesi standard. Questa estensione si applica anche in caso di interdizione prorogata dal lavoro disposta dai servizi ispezione della DPL.
Un'ulteriore ipotesi di flessibilità riguarda il ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata in caso di parto prematuro. In tale scenario, la madre lavoratrice può sospendere, anche parzialmente, il congedo successivo al parto e riprendere l'attività lavorativa. Il periodo di congedo residuo potrà essere fruito a partire dalle dimissioni del bambino.
Astensione Anticipata dal Lavoro
L'astensione anticipata dal lavoro è una misura che consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro prima dell'inizio del congedo di maternità obbligatorio. Questa facoltà è prevista in due scenari principali:
Gravidanza con complicanze o condizioni di lavoro a rischio: Quando la gravidanza presenta gravi complicanze, forme morbose preesistenti, o quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli per la salute della gestante. Ciò include anche lavoratrici adibite al trasporto o sollevamento pesi, o a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, qualora non sia possibile essere adibite ad altre mansioni. In questi casi, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere l'astensione anticipata. La procedura prevede la presentazione di una domanda all'Azienda USL di residenza, corredata da certificato ginecologico che attesti le condizioni di rischio. Se il certificato è redatto da un libero professionista, è necessario un accertamento presso una struttura pubblica. L'Azienda USL rilascia un provvedimento di astensione in triplice copia, una per la lavoratrice, una per l'INPS e una per il datore di lavoro.
Situazioni ambientali pregiudizievoli: L'astensione anticipata può essere disposta anche a causa di rilievi relativi alle condizioni ambientali di lavoro, valutate in senso ampio, includendo tutti gli ambienti frequentati dalla lavoratrice per la prestazione lavorativa.
L'interdizione dal lavoro può essere disposta anche per lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti o a rischio di contaminazione, qualora non possano essere adibite ad altre mansioni, estendendosi anche al periodo di allattamento.
La domanda di astensione anticipata va inoltrata all'Azienda USL di residenza. Il provvedimento di astensione anticipata è comunicato all'INPS e al datore di lavoro.

Congedo di Paternità
Il congedo di paternità obbligatorio è stato introdotto con l'obiettivo di promuovere una maggiore condivisione delle responsabilità genitoriali. A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 105/2022, il padre lavoratore dipendente ha diritto a un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, che possono essere fruiti anche in maniera non continuativa. In caso di parto plurimo, la durata del congedo si raddoppia a 20 giorni.
Questo diritto è riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario ed è autonomo rispetto al congedo di maternità della madre. Il congedo di paternità obbligatorio è retribuito al 100% e deve essere fruito nel periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi alla nascita (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali o dall'affidamento o dal collocamento temporaneo).
Il padre è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo di almeno cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Congedo Parentale
Il congedo parentale rappresenta un periodo di astensione facoltativa dal lavoro a cui entrambi i genitori hanno diritto per prendersi cura del proprio figlio. La normativa ha subito significative evoluzioni, ampliando la durata e modificando le modalità di indennizzo.
In base alle recenti disposizioni, a ciascun genitore spetta un periodo indennizzabile pari a 3 mesi, non trasferibile all'altro genitore. Questi 3 mesi sono retribuiti all'80% della retribuzione e devono essere utilizzati entro il sesto anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 3 mesi indennizzabili all'80%, è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Questa indennità è riconosciuta fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
Genitore Solo
Una specifica tutela è prevista per il genitore solo, definito anche come il genitore nei cui confronti sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio. A questo genitore spettano 11 mesi di congedo parentale (continuativi o frazionati), di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per i periodi ulteriori ai 9 mesi indennizzabili, si applica la medesima indennità del 30% prevista per gli altri genitori, a condizione del limite reddituale.
Frazionabilità e Modalità di Fruizione
Il congedo parentale, in origine non frazionabile a ore, è stato reso frazionabile sia per i dipendenti pubblici che privati. La possibilità di fruire del congedo su base oraria, introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 e successivamente disciplinata da decreti legislativi, consente una maggiore flessibilità. Le modalità di utilizzo delle ore di congedo parentale possono essere definite dal datore di lavoro, in accordo con il dipendente, tenendo conto delle esigenze organizzative e di servizio.
È importante sottolineare che il congedo parentale su base oraria non è cumulabile con i permessi o riposi disciplinati dal Testo Unico maternità/paternità, come i riposi giornalieri per allattamento.
La contrattazione collettiva può inoltre prevedere specifiche disposizioni in merito alla fruizione del congedo parentale, come la retribuzione del primo mese di congedo parentale per intero per il personale scolastico.
Tutto sul congedo parentale: come funziona, a chi spetta, la retribuzione e come richiederlo
Congedo Straordinario per Malattia del Figlio
Per far fronte alle esigenze legate alla salute dei figli, la normativa prevede un congedo straordinario. Per ogni figlio in stato di malattia, fino al dodicesimo anno di vita dello stesso, spetta ai genitori un congedo complessivamente di 60 giorni lavorativi, anche frazionabili in ore.
Questo congedo è retribuito ed è fruibile alternativamente da entrambi i genitori, anche contemporaneamente in caso di grave malattia del figlio, pur rimanendo nel limite complessivo dei 60 giorni. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. È inoltre possibile fruire di questo congedo per accompagnare i figli a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, previa attestazione da parte del medico o della struttura sanitaria.
Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, l'assenza per malattia del figlio è stata estesa fino al compimento dei 14 anni del bambino. Per i figli di età compresa tra 3 e 14 anni, ciascun genitore può usufruire fino a 10 giorni lavorativi annui senza retribuzione ma coperti da contribuzione figurativa.
Normative per Genitori con Figli con Handicap
Le normative in materia di tutela della maternità e paternità prevedono specifiche disposizioni a favore dei genitori con figli portatori di handicap in situazione di gravità, volte a garantire un sostegno adeguato alle loro esigenze.
Congedo Parentale e Riposi Giornalieri
Fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, i genitori possono usufruire del congedo parentale prolungato (massimo 3 anni) o, in alternativa, di due ore di riposo giornaliere. Gli oneri previdenziali per la pensione vengono coperti figurativamente.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la madre o, in alternativa, il padre, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, utilizzabili anche in modo continuativo.
Permessi per Assistenza a Figli con Handicap Maggioreni
Anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto a tali permessi a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva.
Aspettativa per Genitori con Figli con Handicap
La lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, di un soggetto con handicap in situazione di gravità, che abbia fruito per almeno cinque anni dei benefici previsti dalla legge 104/92 per l'assistenza del figlio, ha diritto a fruire di un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante questo periodo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo annuo. Tale congedo, fruito alternativamente da entrambi i coniugi, non può superare la durata complessiva di due anni.
Riposi Giornalieri per Allattamento
Alla madre lavoratrice spettano due permessi giornalieri di un'ora ciascuno, durante il primo anno di vita del bambino. Questi permessi sono riunibili anche in un unico permesso di due ore. Se l'orario di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere, il permesso è uno solo.
In caso di parto plurimo, i permessi sono raddoppiati e fruibili anche dal padre. Il padre può usufruire di tali permessi anche qualora diventi l'unico affidatario del bambino o se la madre non ne usufruisce. Queste ore di riposo sono conosciute come "permesso per allattamento", anche se chi le richiede non deve necessariamente dimostrare di allattare ancora il proprio figlio.
Aspettativa Non Retribuita per Motivi di Famiglia
Il personale dipendente, sia di ruolo che non di ruolo, può usufruire di periodi di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia. Per il personale di ruolo, tale aspettativa può durare fino a tre anni, mentre per il personale non di ruolo è limitata a un massimo di 30 giorni all'anno e alla durata del rapporto di servizio. Questa aspettativa non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza.
Specificità per il Personale del Comparto Sanità
Il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Sanità 2022-2024 ha introdotto specifiche modifiche e precisazioni in materia di tutela della maternità, paternità e congedi parentali per il personale dipendente. Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 151/2001 si applicano al personale del comparto sanità, con le integrazioni previste dal CCNL.
In particolare, durante i periodi di congedo per maternità e paternità, alla dirigente o al dirigente spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima e la R.I. (Retribuzione Integrativa), ove maturati.
È fondamentale che il personale del comparto sanità sia costantemente aggiornato sulle normative vigenti e sulle disposizioni contrattuali per poter esercitare al meglio i propri diritti e garantire un equilibrio sostenibile tra vita professionale e familiare.
Informazioni Pratiche e Adempimenti
Per usufruire delle diverse forme di tutela previste dalla legge, è necessario rispettare specifici termini e procedure. Ad esempio, per il congedo di maternità, la lavoratrice deve consegnare all'Amministrazione, entro 15 giorni prima dell'inizio del congedo, il certificato medico di gravidanza. Dopo il parto, dovrà essere presentato il certificato di nascita.
Per quanto riguarda il congedo parentale e altre forme di astensione facoltativa, è generalmente richiesto un preavviso nei confronti dell'Amministrazione, tipicamente di almeno 15 giorni, salvo diverse disposizioni contrattuali.
La corretta comunicazione e documentazione sono essenziali per garantire la corretta erogazione delle indennità e il riconoscimento dei periodi di assenza ai fini previdenziali e di anzianità di servizio. In caso di dubbi o necessità di chiarimenti specifici, è sempre consigliabile rivolgersi agli uffici del personale o alle rappresentanze sindacali interne.

