La nascita di un figlio rappresenta un momento di profonda trasformazione nella vita dei genitori, un evento che richiede un adeguato supporto normativo per conciliare le esigenze familiari con quelle professionali. Nel settore del pubblico impiego, in particolare per i dipendenti degli enti che applicano il Contratto Collettivo Intercompartimentale per la Provincia Autonoma di Bolzano, Comuni, Comunità comprensoriali, Sanità, e altri enti correlati, esiste un complesso quadro di normative volte a garantire la tutela e il sostegno della maternità e della paternità. Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio le diverse forme di congedo, astensione e permessi previsti, offrendo una panoramica completa e accessibile a diversi livelli di comprensione.

Il Congedo di Maternità Obbligatorio: Fondamenti e Flessibilità
Il congedo di maternità obbligatorio è il periodo di astensione dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante la gravidanza e il puerperio, finalizzato a tutelare la salute della madre e del nascituro. La normativa di riferimento, consolidata nel Testo Unico delle disposizioni a sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche), stabilisce una durata complessiva di cinque mesi. Tradizionalmente, questo periodo era suddiviso in due mesi antecedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi.
Tuttavia, con l'obiettivo di offrire maggiore flessibilità alle lavoratrici, sono state introdotte significative modifiche. La Legge di Bilancio 2019 ha previsto la possibilità per le lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso. Questa opzione, definita "flessibilità del congedo di maternità", richiede un'attenta procedura.
Per poter usufruire di tale facoltà, la dipendente deve presentare all'Amministrazione, entro 15 giorni prima dell'inizio del congedo di maternità, un certificato medico di gravidanza. Questo certificato deve contenere dati obbligatori quali le generalità della lavoratrice, l'indicazione del datore di lavoro e delle mansioni svolte, il mese di gestazione alla data della visita e la data presunta del parto. Successivamente al parto, è necessario presentare il certificato di nascita che attesti la data dell'evento.
La flessibilità posticipata, ovvero la possibilità di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, è subordinata all'ottenimento di un'attestazione medica. Tale attestazione deve provenire da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o da esso convenzionato, e, ove presente, dal medico competente aziendale. I certificati devono attestare l'assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La documentazione sanitaria necessaria per esercitare questa facoltà deve essere acquisita nel corso del settimo mese di gravidanza. Le certificazioni che contengono il solo riferimento alla data presunta del parto sono idonee a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa fino al giorno antecedente la data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa e per i successivi cinque mesi.
Le predette attestazioni devono essere prodotte al datore di lavoro e all'INPS entro la fine del settimo mese di gestazione, salvo i casi di flessibilità. Se prodotte all'INPS oltre tale termine, devono essere state redatte nel corso del settimo mese di gravidanza.

Astensione Anticipata e Interdizione dal Lavoro
Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto, la dipendente non deve svolgere lavori pesanti. Ciò implica che non può essere adibita al trasporto e al sollevamento di pesi, a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, né ad attività notturna. Qualora, per motivi tecnici o organizzativi, non sia possibile eliminare tali rischi, l'Amministrazione è tenuta ad affidare alla dipendente mansioni diverse, comunicando all'Ispettorato del lavoro le misure di prevenzione spontaneamente attuate. Per attuare questa procedura, la dipendente deve informare tempestivamente l'Amministrazione del proprio stato di gravidanza.
Nel caso in cui la dipendente non possa essere spostata ad altre mansioni, l'Ispettorato del Lavoro può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo necessario. L'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o per persistenti forme morbose che si presumono possano essere aggravate dallo stato di gravidanza è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, purché i motivi che l'hanno determinata cessino prima dell'inizio del congedo di maternità ante partum. Al contrario, l'interdizione dal lavoro per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, non è compatibile con la citata facoltà di posticipare il congedo.
Inoltre, le lavoratrici che, all'inizio del periodo di congedo di maternità, non prestano attività lavorativa, ma alle quali sia riconosciuto il diritto all'indennità di maternità, non possono avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto.
Congedo di Paternità: Un Diritto in Evoluzione
Il congedo di paternità ha visto importanti evoluzioni normative negli ultimi anni. In via sperimentale per gli anni 2013-2015, era stato introdotto un congedo di paternità. Successivamente, il Decreto Legislativo 105 del 30 giugno 2022 ha stabilito che il congedo di paternità diventi obbligatorio.
Il padre lavoratore ha ora diritto a un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, non fruibili a ore, ma che possono essere goduti anche in maniera non continuativa. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è estesa a 20 giorni. Questo diritto è riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario ed è autonomo rispetto a quello della madre. Il congedo di paternità obbligatorio prevede una retribuzione al 100%.
Esiste inoltre il "congedo di paternità alternativo". Questo si applica in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del bambino, o affidamento esclusivo del bambino al padre. In queste circostanze, il padre può astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice. Questa possibilità sussiste anche nel caso in cui la madre si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto. Il congedo di paternità alternativo decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati e dura quanto il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice, anche se quest'ultima è lavoratrice autonoma con diritto all'indennità.
CONGEDO DI PATERNITÀ: COS'È E COME FUNZIONE? -TUTTO CIÒ CHE C'È DA SAPERE
Riposi Giornalieri e Permessi per Allattamento
Alla madre lavoratrice spettano due permessi giornalieri di un'ora ciascuno durante il primo anno di vita del bambino. Questi permessi possono essere riuniti anche in un unico permesso di due ore. Se l'orario di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere, il permesso è uno solo. In caso di parto plurimo, i permessi sono raddoppiati e possono essere usufruiti anche dal padre.
Il padre può usufruire di tali permessi anche qualora diventi l'unico affidatario del bambino o se la madre non ne usufruisce. Se nella famiglia sono presenti due figli di età inferiore a 10 anni e la madre non è lavoratrice dipendente o autonoma, è riconosciuto al padre un riposo giornaliero retribuito di un'ora per ogni figlio oltre il secondo, da fruire entro il primo anno di vita del relativo figlio. Il parto plurimo non comporta un aumento di tale riposo.
Le ore di permesso per allattamento sono considerate utili ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, ma sono escluse dalla maturazione della tredicesima mensilità.
Congedo Parentale e Permessi per Motivi Educativi
In sostituzione della precedente "astensione facoltativa", il Contratto Collettivo Intercompartimentale 2001-2004 prevede due possibilità: il congedo parentale in combinazione con l'aspettativa per il personale con prole, e il permesso per motivi educativi.
Il congedo parentale, disciplinato dalla normativa in materia di sostegno alla maternità e paternità, consente ai genitori di assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo. Nello specifico, in presenza di entrambi i genitori, la lavoratrice madre con figli di età fino a 12 anni ha diritto di fruire di un periodo di congedo facoltativo di 6 mesi. In presenza di un solo genitore, il periodo di astensione può essere esteso a 10 mesi. Durante il congedo parentale, il genitore ha diritto a percepire un'indennità a carico dell'INPS, integrata dal datore di lavoro, solo per un determinato periodo di tempo, trascorso il quale l'indennità è dovuta solo in presenza di specifiche condizioni. Un ulteriore mese di indennità, all'80% della retribuzione (con una possibile maggiorazione per il 2024), è disponibile per entrambi i genitori.
Il lavoratore a tempo indeterminato, previa richiesta formale e motivata, può richiedere un periodo di aspettativa per motivi personali o di famiglia senza retribuzione, fino a un massimo di 12 mesi in un triennio. L'aspettativa viene concessa solamente se vi sono esigenze organizzative e di servizio compatibili con la richiesta.
Congedo Straordinario per la Malattia del Figlio
Per ogni figlio in stato di malattia, fino al compimento del 12° anno di vita, spetta un congedo straordinario retribuito per i genitori. Questo congedo ammonta complessivamente a 60 giorni lavorativi, anche frazionabili in ore. Per fruirne, il genitore interessato deve presentare un'apposita domanda, corredata di certificazione medica attestante lo stato di malattia.
In caso di grave malattia del figlio, i genitori possono fruire contemporaneamente del predetto congedo straordinario, nell'ambito del contingente complessivo. Il congedo straordinario spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Tale congedo può essere utilizzato anche per accompagnare i figli a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, previa attestazione da parte del medico o della struttura sanitaria.
Il genitore ha diritto al congedo retribuito per la malattia del figlio fino ai tre anni in maniera illimitata. Oltre i tre anni e fino agli otto, a ciascun genitore spettano al massimo 5 giorni lavorativi all'anno. Questo limite non può essere superato nemmeno se uno dei due genitori ne ha fruito solo parzialmente. Questo tipo di congedo non è soggetto a visita fiscale del medico competente.

Normative per Genitori con Figli con Disabilità
La tutela dei genitori con figli affetti da disabilità in situazione di gravità è particolarmente rafforzata. In base alla Legge 104/1992 e successive modifiche, fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, i genitori possono usufruire del congedo parentale prolungato (massimo 3 anni) o, in alternativa, di due ore di riposo giornaliere. Gli oneri previdenziali per la pensione vengono coperti figurativamente.
Successivamente al raggiungimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la madre o, in alternativa, il padre, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, utilizzabili anche continuativamente.
La normativa prevede inoltre che, successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, abbiano diritto a tali permessi a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
Aspettativa non Retribuita per Motivi Familiari e Congedi Straordinari Ulteriori
Sia dopo il permesso per motivi educativi che dopo l'aspettativa per personale con prole, il personale può essere collocato in aspettativa non retribuita per motivi familiari per non più di tre anni. Il personale non di ruolo può fruire della predetta aspettativa, fino a un massimo di 30 giorni all'anno e limitatamente alla durata del rapporto di servizio. Tale aspettativa non è utile per la progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza.
Un'ulteriore forma di tutela è prevista dall'articolo 4-bis della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche. La lavoratrice madre, o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di un soggetto con handicap in situazione di gravità (o dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi) che abbia fruito per almeno cinque anni dei benefici di cui all'art. 33 della Legge 104/92 per l'assistenza del figlio, ha diritto a fruire di un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di 36.151,98 euro annue. Tale congedo, fruito alternativamente da entrambi i coniugi, non può superare la durata complessivamente di due anni.
Gestione Separata e Lavoro a Tempo Parziale
Le normative sulla maternità e paternità si estendono anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata. La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto è opzionabile anche da queste lavoratrici, le quali devono produrre al proprio committente la documentazione medica acquisita nel settimo mese di gestazione. Ai fini della sola erogazione dell'indennità, le lavoratrici devono comunicare all'INPS, prima dell'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, la scelta di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto.
In caso di contemporaneo svolgimento di due o più rapporti di lavoro a tempo parziale, la facoltà di flessibilità del congedo di maternità deve essere opzionata per tutti i rapporti di lavoro in essere. Pertanto, le condizioni richieste per l'esercizio dell'opzione devono sussistere per tutti i rapporti. Se su un rapporto a tempo parziale è stata disposta l'interdizione dal lavoro per motivi di salute o ambientali, non è possibile avvalersi della facoltà sugli altri rapporti di lavoro in essere.
Considerazioni Finali e Aspetti Contributivi
È importante ricordare che, durante il periodo di astensione obbligatoria, il dipendente matura le ferie e i contributi a fini pensionistici come se fosse al lavoro a tutti gli effetti. Nel periodo di astensione facoltativa (congedo parentale), invece, il dipendente non matura le ferie, né i contributi a fini previdenziali, che potranno eventualmente essere riscattati in un secondo momento tramite apposita richiesta all'INPS.
La normativa in materia di tutela della maternità e paternità nel pubblico impiego è in continua evoluzione, con l'obiettivo di garantire un equilibrio sempre maggiore tra vita lavorativa e responsabilità familiari. La comprensione di questi diritti è fondamentale per permettere ai lavoratori di beneficiare appieno delle tutele previste dalla legge.
CONGEDO DI PATERNITÀ: COS'È E COME FUNZIONE? -TUTTO CIÒ CHE C'È DA SAPERE
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