Il tema della gravidanza in giovane età e le dinamiche relazionali che la circondano sono questioni di notevole complessità, toccando aspetti psicologici, sociali, etici e legali. Quando la concezione avviene in un contesto di minore età, o quando vi sono dinamiche di coercizione o inganno, le implicazioni si amplificano, richiedendo un'analisi approfondita. Questo articolo esplora le diverse sfaccettature di una situazione in cui un ragazzo, talvolta molto giovane, si trova ad affrontare una gravidanza indesiderata, analizzando le possibili cause, le conseguenze emotive e pratiche, e il quadro giuridico di riferimento.
La Coercizione Riproduttiva e l'Inganno: Forme di Abuso
Il tema dell’abuso fisico e psicologico all’interno delle relazioni sentimentali è complesso e delicato. Quando si parla di un ragazzo che cerca di mettere incinta la fidanzata contro la sua volontà, o quando la gravidanza avviene a seguito di un inganno riguardo l'uso di contraccettivi, si entra in un ambito di coercizione e violenza che può avere gravi conseguenze psicologiche, fisiche e legali. La coercizione riproduttiva è una forma di abuso in cui una persona cerca di controllare le decisioni riproduttive del /della partner.
Un esempio concreto di questa problematica emerge dalla testimonianza di un padre "ingannato": "Ho avuto un rapporto sessuale non protetto, poiché lei diceva di utilizzare rimedi contraccettivi ma non era vero. Ora è incinta ma io non voglio il figlio". Questa affermazione solleva immediatamente interrogativi sulla responsabilità, sul consenso e sulle implicazioni legali di una gravidanza non voluta da una delle parti.

La Questione Giuridica: Paternità e Responsabilità
La questione giuridica che si pone all’attenzione non è priva di criticità, ma anzi impone una disamina che spazia dai valori costituzionali alle norme codicistiche civili. Per efficacia espositiva, la trattazione si concentrerà sui rapporti tra soggetti maggiorenni non legati da vincolo matrimoniale, e nel pieno delle facoltà cognitive.
È fondamentale precisare che non è (fortunatamente) possibile costringere una madre, minore o maggiorenne, ad un’eventuale interruzione volontaria di gravidanza, poiché tale circostanza sarebbe del tutto contraria ai valori costituzionali ex artt. 2 e 30 Cost. La scelta di Interruzione volontaria della gravidanza (IVG) deve essere del tutto spontanea e non può mai essere imposta, né rileva la volontà contraria o favorevole del padre.
In via generale e in merito al principio dei “figli non voluti dal padre” o ai “padri ingannati”, la giurisprudenza sia di merito che di Cassazione ha un orientamento consolidato che riguarda il “principio di autoresponsabilità” da parte del padre. Particolarmente esemplificativa è la sentenza n. 21882/2013 della Corte di Cassazione: il padre si opponeva alla richiesta di riconoscimento del figlio proposto dalla madre, dicendo - tra le altre questioni - di essere stato ingannato dalla madre, che avrebbe falsamente riferito di usare anticoncezionali.
La Cassazione ha quindi stabilito che: “La giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'affermare che, nell'ipotesi di nascita per fecondazione naturale, la paternità è attribuita come conseguenza giuridica del concepimento, sicchè è esclusivamente decisivo l'elemento biologico e, non occorrendo anche una cosciente volontà di procreare, nessuna rilevanza può attribuirsi al 'disvolere' del presunto padre, una diversa interpretazione ponendosi in contrasto con l'art. 30 Costituzione, fondato sul principio della responsabilità che necessariamente accompagna ogni comportamento potenzialmente procreativo”.
Più approfonditamente, la Cassazione si è trovata a ribadire il principio con la sentenza n. 32308/2018, rigettando l’eccezione di illegittimità costituzionale di un padre per ingiustificata disparità del regime giuridico relativo alla maternità e alla paternità naturali. Si legge in sentenza che: “il ricorrente ha addotto che, mentre la donna può scegliere di non essere madre abortendo il feto ai sensi della L. n. 194 del 1978 o esercitando, alla nascita del figlio, il proprio diritto di rimanere anonima ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, l’uomo non ha diritto di scegliere di non essere padre, perché non ha la possibilità di rimanere anonimo e non può sottrarsi all’azione di cui all’art. 269 c.c. L’eccezione deve essere disattesa per manifesta infondatezza, in condivisione con quanto espresso sul punto dalle pronunce di questa Corte n. 12350 del 18/11/1992, n. 3793 del 15/03/2002 e n. 13880 del 1/06/2017. Invero, le situazioni della madre e del padre, che secondo il ricorrente sarebbero normativamente discriminate con asserita violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., non sono paragonabili, perché l’interesse della donna a interrompere la gravidanza ai sensi della L. n. 194 del 1978 o a rimanere anonima ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, non può essere assimilato all’interesse di chi, negando la volontà diretta alla procreazione, pretenda di sottrarsi alla dichiarazione di paternità naturale. Non può pertanto lamentarsi alcuna disparità di trattamento, attesa la ragionevolezza della scelta legislativa di regolare in maniera differenziata situazioni tra loro diverse. In particolare, circa il riferimento alla normativa sull’interruzione della gravidanza, addotta dal ricorrente quale tertium comparationis, è stato altresì affermato che, in relazione all’art. 269 cod. civ., che attribuisce la paternità naturale in base al mero dato biologico, senza alcun riguardo alla volontà contraria alla procreazione del presunto padre, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., in ragione della disparità di trattamento che ne risulterebbe in danno dell’uomo rispetto alla donna, alla quale la legge 22 maggio 1978, n. 194 attribuisce la responsabilità esclusiva di interrompere la gravidanza ove ne ricorrano le condizioni giustificative, e ciò in quanto le situazioni poste a confronto non sono comparabili, l’interesse della donna alla interruzione della gravidanza non potendo essere assimilato all’interesse di chi, rispetto alla avvenuta nascita del figlio fuori dal matrimonio, pretenda di sottrarsi, negando la propria volontà diretta alla procreazione, alla responsabilità di genitore, in contrasto con la tutela che la Costituzione, all’art. 30, riconosce alla filiazione naturale”.

Riconoscimento Giudiziale di Paternità e Conseguenze
A questo punto, chiarito il preliminare aspetto sull’eventuale “inganno” del partner quale ragione non sufficiente per sottrarsi alle responsabilità genitoriali, si esamineranno di seguito le conseguenze di una eventuale dichiarazione giudiziale di paternità. È peraltro possibile che, al momento della nascita del bambino, il padre effettui anche privatamente dei test del DNA per chiarire con pochi centinaia di Euro la questione sulla discendenza (a maggior ragione nel caso di rapporti occasionali o sporadici, se non isolati).
Cosa succede se non voglio riconoscere il figlio alla nascita e non voglio fare il test?
Nell’eventualità in cui non si dovesse riconoscere il figlio al momento della nascita, eventualmente la madre (o anche il figlio stesso quando diventerà maggiorenne) potrà adire il competente Tribunale per ottenere un riconoscimento giudiziale di paternità. L’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità è disciplinata dagli artt. 269 e seguenti del Codice Civile. L’azione è tesa a riconoscere la paternità (o la maternità) indipendentemente dalla volontà del padre o della madre. La ratio della norma è chiara, e si ricava anche dal principio generale cardine che regola il diritto di famiglia in generale: il principio dell’interesse del minore.
L’azione di riconoscimento di paternità è finalizzata non solo al riconoscimento dello status giuridico, ma anche - evidentemente - al riconoscimento di un contributo al mantenimento per il figlio, a cui il genitore per legge non può sottrarsi (artt. 337ter e ss cc).
II) 2 - 3.2 sez.3 / La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale
Il Procedimento Giudiziario
Intimazioni e diffide stragiudiziali con raccomandate a parte, il procedimento vero e proprio inizia con un ricorso giudiziale al competente Tribunale (ordinario), su istanza della madre o del figlio. Il Tribunale fisserà un’apposita udienza di comparizione delle parti: da lì inizierà il procedimento e la conseguente istruttoria.
È fondamentale prestare attenzione alle notifiche ricevute: il ricorso e il decreto di fissazione udienza saranno notificati al presunto padre, il quale potrà costituirsi in giudizio o scegliere se rimanere contumace (cioè non difendersi). La dichiarazione di contumacia può avere effetti concretamente devastanti, soprattutto dal punto di vista della prova in fase istruttoria: se non ci si difende, il giudice ascolterà solo le ragioni di controparte, con maggiori possibilità per chi non si difende di perdere la causa (e no, ignorare le raccomandate NON è una buona idea). È quindi sempre consigliabile la costituzione in giudizio a mezzo avvocato.
L’istruttoria del procedimento, come detto, riguarda la prova della paternità e questa può essere data “con ogni mezzo”. Sulla prova è imprescindibile compiere un approfondimento. Tralasciando le prove testimoniali (ovvero persone che possono confermare la relazione tra la madre e il presunto padre nel periodo del concepimento) e documentali (screenshot e registrazioni compresi), un’importanza cruciale riveste la prova tecnico-scientifica dell’esame ematologico o del DNA (ad esempio per tampone di saliva).
Tale esame può risultare “invasivo” e, di base, il Giudice non può costringere il presunto padre a prendervi parte. Non è infatti possibile una coercizione fisica di questo tipo, e il soggetto può legittimamente rifiutarsi di compiere tale esame. Tuttavia, il rifiuto ingiustificato, da parte del presunto padre, di sottoporsi al suddetto esame può essere utilizzata come argomento di prova da parte del Giudice per determinare la paternità (cfr. Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 9 ottobre - 13 dicembre 2018, n. 32308).
Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami costituisce infatti un comportamento valutabile dal giudice ex art. 116 cpc, infatti anche in assenza di prove di rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti (cfr. Cass., sent. 3470/2016; Cass. n. 25675/2015; Cass. n. 13885/2015). In poche parole, il rifiuto di sottoporsi al test diventa un argomento di prova. Secondo il dettato ex art. 116 cpc, “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’art. 117 cpc, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinato e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”. Di conseguenza, il fatto di non volersi sottoporre all’esame potrebbe portare il Tribunale a determinare che proprio il soggetto resistente sia il padre.
Conseguenze Giuridiche a Seguito di una Dichiarazione Giudiziale di Paternità
La dichiarazione di paternità verrà annotata nei registri pubblici e comporta dei doveri. Infatti, la Costituzione prevede che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità” (art. 30 Costituzione).
Il figlio ha, quindi, diritto a quell’assistenza morale (contatti, frequentazioni, educazione, ..) e a quegli insegnamenti che gli consentono di sviluppare la sua personalità il più possibile in sintonia con le sue inclinazioni e aspirazioni; ha inoltre diritto al mantenimento da parte dei genitori. Potrà quindi essere fissata una somma mensile per il mantenimento del figlio (tenuto ovviamente conto delle Sue condizioni economiche e degli ulteriori criteri ex art. 337ter cc), con diritto agli arretrati degli anni precedenti (nell’ipotesi in cui il giudizio non venisse incardinato immediatamente dopo il momento della nascita ma dopo qualche anno dalla nascita del figlio; si tratta normalmente di (almeno) 5 anni, salvo casi specifici). Il diritto al mantenimento resta fermo anche in favore del figlio maggiorenne per consentirgli di acquisire la preparazione culturale e sociale che gli consenta di diventare produttivo e maturo per il suo futuro, a condizione che, però, il mancato inserimento nel mondo del lavoro non dipenda da sua negligenza.
L'articolo 316-bis del Codice civile, rubricato "Concorso nel mantenimento", stabilisce che "I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento."
Il figlio ha peraltro anche doveri nei confronti del genitore, fra il quale l'obbligo di rispettare i genitori (art. 315 bis c.c.).
Minori Coinvolti: Vulnerabilità e Conseguenze Devastanti
La situazione si complica ulteriormente quando i soggetti coinvolti sono minorenni, sia per quanto riguarda il ragazzo che potrebbe diventare padre, sia per la ragazza che porta avanti la gravidanza. In questi casi, la legge e le considerazioni etiche assumono un peso ancora maggiore.
Si sono presentati davanti al giudice del Tribunale di Mantova mano nella mano, con la figlia in braccio e tutta la famiglia al seguito: lui poco più che ventenne, lei 15enne. Lui, però, è sotto processo per aver compiuto - da maggiorenne - atti sessuali illeciti nei confronti della ragazza, allora 13enne. I fatti risalgono al 2021, quando l’imputato, allora 19enne, e la ragazza avevano iniziato una relazione nata dalla frequentazione delle rispettive famiglie, amiche da diversi anni. All’epoca lei frequentava le scuole medie e quando rimase incinta furono i suoi i professori a segnalare l’accaduto ai servizi sociali. La pre-adolescente fu ascoltata dai carabinieri, sostenendo di non essere stata vittima di abusi e che quella col ragazzo fosse una vera storia d’amore. Così, martedì 16 maggio, i due si sono presentati insieme all’udienza preliminare (che è stata rinviata a ottobre), con al seguito la figlia, nata nel frattempo, che adesso ha un anno. La coppia convive nell’abitazione dei genitori del 19enne, nel Mantovano. “A sconfessare la violenza è stato lo stesso atteggiamento dei ragazzi, mano nella mano. Una situazione molto tenera che dimostra come siano innamoratissimi e compongano una famiglia molto unita”, ha detto il legale del ragazzo, l’avvocato Giovanni Gasparini. “Questa è una vicenda molto particolare. La legge stabilisce dei limiti al di qua dei quali si pone l’illiceità. Questi limiti, però, devono essere precisi e determinanti. Ma questo solco dell’illiceità è difficile da stabilire. Spetta a noi avvocati fare emergere la peculiarità del caso e distinguere tra fattispecie penale astratta e realtà.”
Un'altra testimonianza, pur non direttamente collegata al tema del ragazzo che mette incinta, ma che illustra la profonda vulnerabilità di minori coinvolti in dinamiche sessuali, è quella di una giovane donna che narra la sua esperienza: “La mia è una storia scomoda che deve essere raccontata. Non mi soffermerò sui dettagli per non farmi riconoscere, tanto non è questo l’importante. Sono rimasta incinta nonostante le precauzioni che ho preso. Nulla dà una certezza al 100% e questo non ve lo dico per terrorizzarvi, ma per normalizzare la cosa. Succede e non sempre c’è una colpa. La mia famiglia mi ha colpevolizzata e per un po’ l’ho fatto anche io. Non fatelo. Sono andata incontro a una interruzione volontaria di gravidanza quando ero incinta di due mesi. È un’operazione chirurgica a basso rischio. Ho iniziato a piangere quando sono venuti a prendermi in camera e quando mi sono svegliata dall’anestesia piangevo ancora. Non sono la persona più adatta a descrivere le conseguenze mediche, ma io stavo bene fisicamente già da 10 minuti dopo. Già da tempo sentivo che cresceva qualcosa in me e, quando ho avuto la conferma, questa sensazione è diventata più forte. Lo sapevamo io, il mio fidanzato e la mia migliore amica, ed era perfetto. Ormai da un paio di anni sentivo l’istinto di diventare madre e finalmente ne avevo la possibilità. Il mio ragazzo e la mia amica mi appoggiavano. Dopo una settimana ho dovuto dirlo a mia madre. Non ci credeva e mi ha obbligata a fare un nuovo test. Anche quello positivo. Per lei l’unica opzione era l’interruzione. Qualche giorno dopo mi ha portata dal ginecologo che ha confermato la gravidanza. Cinque settimane. Io nel frattempo mi ero convinta di tenerlo. Sapevo che sarebbe stato difficile e avevo iniziato a informarmi. Avevo scoperto che ci sono molti incentivi e assegni statali e avrei potuto fare richiesta della DAD per proseguire gli studi dopo il parto e prendere il diploma. La cosa più assurda è che, nonostante abbia cercato e ricercato, non ho trovato un regolamento riguardante le studentesse in stato di gravidanza o madri (o studenti padri) nelle scuole secondarie, anche se so per certo che non sono la sola che è rimasta incinta. Nel viaggio di ritorno dal ginecologo ho provato a dire a mia madre che avrei voluto tenerlo. Le ho detto delle mie ricerche e dei calcoli dei costi che avevo fatto. La sua risposta non uscirà mai dalla mia testa: “Ti sto lasciando la possibilità di scegliere, ma se farai la scelta sbagliata sceglierò io per te”. Ho avuto paura di rimanere sola. Per me prendere decisioni non è mai stato difficile. Era sempre stato tutto sì o no, non esistevano forse. Questa è stata l’unica scelta che mi ha messa in crisi. Io volevo una cosa e sono stata troppo debole e spaventata per averla. Lo so che è difficile, ma non lasciarti influenzare: è una scelta che porterai con te per sempre ed è giusto che sia solo tu a prenderla. Ogni volta che parlavo con qualcuno, il risultato della conversazione era: lo tengo. Poi, però, quando dovevo confrontarmi con i miei genitori finivo sempre seppellita. Alla fine ho detto: “Andiamo a vedere al consultorio, che sarà mai, al limite mi tiro indietro”. Quando contattammo il consultorio scoprimmo che, essendo minorenne, serviva la firma di mio padre. E così due giorni prima dell’appuntamento lo scoprì anche lui. Era un giovedì mattina quando andammo là. Tutti gli infermieri e i medici che mi giudicavano più o meno velatamente. Dopo la visita ginecologica incontrai un’assistente sociale. È stata l’unica gentile. Abbiamo parlato e mi ha proposto l’adozione. Mi diedero l’appuntamento per il mercoledì successivo. Neanche una settimana dopo. Il lunedì ho fatto il prericovero, ma sono risultata positiva al covid. Mi hanno spostato l’intervento al venerdì. Ho passato tutta quella settimana da sola. L’assistente sociale mi aveva chiesto di incontrarla intuendo i miei dubbi, ma non potevo. Non so cosa mi abbia portata qui. A volte incolpo la mia debolezza, altre i miei genitori, altre ancora il fato. La verità è che non lo so e non lo saprò mai. Non so quale granello abbia sbilanciato la bilancia. E se anche tu dovessi prendere una decisione simile e dovessi chiederti alla fine cosa ti ha portato lì, non chiedertelo, perché tanto non avrai una risposta e così ti risparmierai dolore e ore di sonno. Qualunque decisione prenderai, probabilmente non saprai neanche tu come ci sei arrivata, se te lo chiederai. Quel dannato venerdì mi sono svegliata all’alba. Arrivata in ospedale, mi hanno messa in una stanza in ginecologia. Mi hanno visitata e ho visto mio figlio per l’ultima volta. Poi mi hanno dato gli antibiotici e mi hanno inserito delle capsule per dilatare e ammorbidire il collo dell’utero. Mi hanno ricoverata in pediatria per aspettare. Sono passate delle ore. Quando sono venuti a chiamarmi sono scoppiata in lacrime. Tutte le emozioni che avevo trattenuto dietro una maschera di ironia erano uscite. Arrivata fuori dalla sala operatoria ormai, tra un singhiozzo e l’altro, facevo fatica a respirare. C’era un’infermiera gentile che mi ha tenuto la mano. Mi hanno dato un sedativo per calmarmi. Mi girava la testa e penso di aver parlato un po’ a vanvera. Credo anche di aver ringraziato il chirurgo, non so. Poi mi hanno iniettato l’anestesia. Il primo ricordo dopo è quando ero in ascensore. Piangevo e ho cercato di raggomitolarmi, subito sgridata dalle infermiere. In camera mia madre ha cercato di avvicinarsi. Le ho urlato contro. Appena ho smesso di piangere, è tornata l’ironia. Ero impaziente e affamata. Mi hanno iniettato un altro farmaco per evitare di formare anticorpi contro le gravidanze. Il sanguinamento, infatti, potrebbe segnalare al corpo che la gravidanza era un problema e quindi i miei anticorpi aggredirebbero mio figlio in una possibile futura gravidanza. Comunque, in quattro ore sono stata dimessa e sono tornata nel mio isolamento. Il lunedì sono risultata negativa e mia madre positiva. Oltre a tenere a bada i miei sentimenti, ho dovuto tenere la casa, cucinare, pulire, lavare, ecc. Intanto sono tornata a scuola. Ho preso le mie prime insufficienze in più di sei anni. Scoppiavo a piangere durante le lezioni e non mi concentravo più. Poi è arrivata la tristezza. Ho iniziato a vedere una psicologa che un po’ mi ha aiutata. Ma a distanza di due mesi la situazione non è molto migliorata. La situazione non è semplice, ma sto cercando di combattere. I miei voti sono un’altalena e il mio umore cambia più velocemente che mai. Spesso mi sento sola e triste, anche se il mio fidanzato fa di tutto per farmi star meglio. Tra poco sarà la festa della mamma. Sarà particolarmente difficile. Una donna quando rimane incinta diventa subito una madre, che la gravidanza finisca bene o meno. Il corpo di una mamma che ha ospitato suo figlio, anche se per poco, ha usato le sue energie per crearlo e lo ha amato. Una madre ama il figlio e lo sente dal primo istante, anche se ancora non sa se è lì. Ora conosci la mia storia. Ora sai cosa si prova nella mia posizione, in base alla strada che ho scelto. Tu non sei me, ma scegli bene e consapevolmente perché riguarda te e al massimo il padre.”

Un altro caso drammatico evidenzia la gravità di situazioni che coinvolgono minori: "Minorenni, lei e loro: 12 anni lei, tra i 14 e i 16 anni i quattro ragazzi che l’hanno usata come giocattolo erotico per lungo tempo, pare addirittura un anno. Sesso scelto, sesso consenziente? NO. A dodici anni il buon senso e la legge dicono con chiarezza che non c’è possibilità di consenso. Troppo fragile e vulnerabile l’Io, con una sostanziale incapacità di sottrarsi e di pensarsi in altro modo. Troppo limitato l’orizzonte educativo e culturale per capire le conseguenze e i rischi di un sesso così precoce, e per di più di gruppo: dal rischio di gravidanze indesiderate, come purtroppo è successo, a quello delle malattie sessualmente trasmesse, e a quello, ancora più pervasivo e duraturo, di sentirsi come un “oggetto da spazzatura, che nessuno può amare più” come mi ha detto dopo anni dall’abuso subito un giovane donna, profondamente segnata da una violenza che non riusciva a superare. Segnata da una profanazione del corpo che aveva ancor più irreversibilmente ferito il suo cuore e la sua anima, con una lacerazione ancora aperta, Troppo profonda la solitudine, in famiglie sempre più di facciata, incapaci di accorgersi che stanno succedendo abusi gravi, finché un ritardo mestruale non ha dato alla ragazzina il coraggio di parlare con i genitori che l’hanno accompagnata a fare denuncia. Dov’erano, prima? Non si sono accorti di nulla? Sesso per piacere? NO di certo, quando sei forzata a sottostare all’aggressività di quattro giovani maschi, pare legati anche alla malavita locale. Quando ti ricattano minacciando di mettere sui social foto e filmini scattati in quei momenti. Quando ti abusano l’uno dopo l’altro, preda disperata. Sesso angosciato? Certamente, e in modo progressivo, perché il passare del tempo e il perpetuarsi delle violenze rende la ragazza sempre più vittima e gli aggressori sempre più bulli, sempre più esigenti e brutali. Eccitati dalla loro stessa compiaciuta esibizione, l’uno verso gli altri, di questo sesso esaltante per loro, dilaniante per lei, vittima e sola. Ancora un fallimento grave, affettivo ed educativo, di tutte le famiglie coinvolte. Non figli, ma sconosciuti chiamati figli. Che futuro hanno? Nero. I maschi coinvolti crescono abusando. Seguono il codice del branco, che consolida i legami interni con una gratificazione perversa, che viene dal condividere un progetto di violenza, un piacere sessuale urgente, impulsivo e distruttivo. Vivono un oggi dominato da istinti aggressivi e sadici, perché erotizzano l’umiliazione, la prevaricazione, l’uso e l’abuso di un giovane corpo, senza un minimo di preoccupazione, men che meno di rimorso. Il fatto che anche gli abusanti siano “minori” dovrà essere rivisto. Perché considerarli sempre non punibili, qualsiasi gesto facciano? Purtroppo, quand’anche venissero puniti, potrebbe cambiare il loro futuro? Ben poco, temo. Pochi gli spazi di riabilitazione, inadeguate le strutture, fortissimo l’imprinting di aggressività e violenza che questi giovani hanno respirato e imitato fin da piccoli, troppo strutturato il degrado morale nel contesto in cui sono vissuti. Per la ragazzina, che per un anno è stata preda e corpo profanato, l’oggi è compresso nel vortice di un aborto e di un’attenzione familiare e sociale inquieta, divisa tra il solidale e il morboso. Il futuro sarà pesantissimo. Perché il suo nome è segnato. Perché il suo corpo è profanato, e questa è purtroppo l’identità con cui si misura. Perché non c’è stata esperienza primaria di amore. Perché l’imprinting, quell’impronta interiore fondata sulle prime esperienze - in ogni ambito della vita - che tanto ci segna, è stato così devastante, da lasciare ben poche possibilità di sognare e percorrere una vita diversa. E perché con scolarità marginale se non azzerata, con possibilità di lavoro minime, con sostegno familiare e sociale limitato, le possibilità di riscatto da questo copione di abuso sono minime. Che cosa ci lascia dentro questa storia così amara? Pensieri inquieti, sentimenti di pena, di delusione, di impotenza. Come si fa a modificare contesti così degradati? Difficile dire. Ma almeno noi adulti, in famiglia e a scuola, attiviamo le antenne, per prevenire e riconoscere alle prime battute storie così tragiche. Se avete un figlio, una figlia, seguiteli con sollecitudine, con cura, con tenerezza, con amore vero. Cercate di tramettere il senso del valore della vita, dei sentimenti, del rispetto, dell’empatia. Una figlia amata non diventa preda.”
Queste testimonianze sottolineano come, al di là delle questioni legali, vi siano profonde implicazioni emotive e psicologiche per tutti i soggetti coinvolti, soprattutto quando la giovane età limita la capacità di comprendere appieno le conseguenze delle proprie azioni o di difendersi da abusi.
La Necessità di Educazione e Prevenzione
La complessità delle situazioni descritte evidenzia l'urgente necessità di un'educazione sessuale e affettiva completa e precoce, che fornisca ai giovani gli strumenti per comprendere la propria sessualità, i propri diritti e doveri, e per instaurare relazioni sane e rispettose. La prevenzione di gravidanze indesiderate in età adolescenziale, così come la protezione dei minori da abusi e sfruttamento, deve essere una priorità sociale.
Le famiglie, la scuola e le istituzioni hanno un ruolo cruciale nel creare un ambiente in cui i giovani si sentano sicuri nel parlare delle proprie esperienze, preoccupazioni e difficoltà. Solo attraverso un dialogo aperto e un sostegno incondizionato è possibile prevenire futuri scenari dolorosi e garantire ai giovani un futuro più sereno e consapevole.

