La vicenda che ha portato al licenziamento in tronco di un ginecologo dall'ospedale San Giuliano di Giugliano (Napoli) solleva questioni cruciali riguardanti l'etica medica, l'obiezione di coscienza e il dovere di assistenza in situazioni di emergenza. I fatti, accaduti nella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio, vedono protagonista una donna di 18 settimane di gravidanza giunta al pronto soccorso in condizioni critiche.

Pronto soccorso ospedale

L'Arrivo in Ospedale e il Rifiuto di Intervento

La paziente si è presentata al pronto soccorso manifestando gravi dolori e, secondo le prime valutazioni, era in travaglio. L'ostetrica e l'infermiera hanno prontamente informato il medico di guardia del reparto di Ostetricia e Ginecologia, identificato come D.C., della gravità della situazione. La donna aveva già espulso il feto, privo di attività cardiaca, e necessitava di un immediato trasferimento in sala parto per un intervento urgente. Tuttavia, il dottor D.C. si è rifiutato di intervenire, dichiarandosi obiettore di coscienza. Questa dichiarazione, secondo la ricostruzione dei fatti, è stata addotta come giustificazione per non procedere con l'assistenza richiesta.

L'Intervento del Collega e il Rapporto

Di fronte al rifiuto del medico di guardia, l'ostetrica, Fatima Sorrentino, ha dovuto agire d'urgenza. Non potendo contare sull'intervento del dottor D.C., ha contattato un altro ginecologo, il dottor Crescenzo Pezone, che non era di turno né tenuto alla reperibilità. Nonostante ciò, il dottor Pezone si è precipitato in ospedale, impiegando meno di dieci minuti per raggiungere la struttura. Una volta arrivato, ha compreso immediatamente la gravità clinica della paziente e ha proceduto con l'intervento necessario, che ha comportato anche l'anestesia generale con l'ausilio dell'anestesista di guardia, il dottor Ciccarelli.

Successivamente all'intervento, che ha salvato la vita alla donna, il dottor Pezone ha redatto una relazione dettagliata per i vertici dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) Napoli 2 Nord, descrivendo l'accaduto e le circostanze che hanno reso necessario il suo intervento. Dalla sua relazione emerge chiaramente che la donna era "in travaglio" e che l'ostetrica aveva informato il dottor D.C. della situazione. Il dottor Pezone ha inoltre specificato che, avendo la paziente già espulso il feto privo di attività cardiaca, il trasferimento in sala parto doveva avvenire "subito".

Un altra patria. L'obiezione di coscienza nell'Italia repubblicana

La Valutazione della ASL e il Licenziamento

A seguito della relazione del dottor Pezone e delle testimonianze raccolte, la ASL Napoli 2 Nord ha istituito una commissione di disciplina. Dopo aver ascoltato il personale coinvolto quella notte, inclusa la posizione del dottor D.C., l'azienda sanitaria ha deliberato il licenziamento immediato e senza preavviso per il medico obiettore. La direttrice sanitaria dell'Azienda, Virginia Scafarto, ha chiarito che la giustificazione addotta dal dottor D.C. non è stata ritenuta valida. Egli aveva tentato di sostenere che infermiera e ostetrica non lo avessero avvertito adeguatamente, insinuando una loro possibile reticenza o menzogna. Tuttavia, le indagini non hanno confermato questa versione dei fatti.

La ASL ha sottolineato che l'obiezione di coscienza non esonera il personale sanitario dall'obbligo di prestare assistenza in situazioni di emergenza o di elevata gravità, come nel caso in esame. L'aborto farmacologico era, infatti, già in fase avanzata, rendendo l'intervento del medico di guardia non solo un dovere, ma un'urgenza inderogabile.

Il Ruolo dell'Ordine dei Medici e le Implicazioni Deontologiche

Il presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, Silvestro Scotti, ha ribadito l'importanza della questione deontologica. Ha evidenziato che "l'obiezione di coscienza non significa infischiarsene della salute delle pazienti" e che "l'obbligo di assistenza non può essere deontologicamente ignorato". L'Ordine ha avviato una procedura disciplinare per accertare i fatti e acquisire la valutazione della ASL che ha portato al licenziamento. Scotti ha anche espresso preoccupazione per il fatto che né i medici venuti a conoscenza dell'episodio né l'azienda stessa abbiano inviato una segnalazione all'Ordine, il quale rappresenta una garanzia di controllo deontologico e di tutela della salute dei cittadini.

Il Giuramento di Ippocrate, che ogni medico pronuncia all'inizio della sua professione, impegna a "curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica". Questo principio fondamentale sembra essere stato disatteso nel caso specifico, dove il rifiuto di intervenire ha messo a rischio la vita di una paziente.

Bilancia della giustizia

La Sentenza della Cassazione e la Proporzionalità della Sanzione

È interessante notare come la vicenda del ginecologo licenziato si inserisca in un contesto più ampio di dibattito giuridico sull'obiezione di coscienza e sulle sanzioni disciplinari. Una sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 16551/2023, pubblicata il 12 giugno 2023) ha affrontato un caso simile, relativo a un medico obiettore che si era rifiutato di assistere una paziente nell'aborto farmacologico. In quel caso, i giudici hanno stabilito che, sebbene il sanitario fosse inadempiente e avesse l'obbligo di farsi carico della situazione, doveva essere valutata la proporzionalità del provvedimento espulsivo. La Cassazione ha sottolineato che in quel caso specifico la paziente non correva rischi immediati per la salute e che il rifiuto aveva determinato l'intervento di un medico di fiducia che aveva risolto positivamente la situazione. Inoltre, è stata considerata l'assenza di precedenti disciplinari del dirigente medico incolpato. La Corte ha pertanto rinviato la valutazione per verificare l'applicabilità di sanzioni meno gravi secondo i parametri della contrattazione collettiva.

Tuttavia, nel caso del dottor D.C., la situazione è apparsa ben più grave, con la paziente in condizioni critiche e un rischio concreto per la sua vita, circostanze che sembrano aver giustificato la decisione drastica della ASL. La mancata assistenza in un caso di emergenza è un fatto di estrema gravità che va oltre la mera inadempienza contrattuale, toccando le fondamenta dell'etica medica e del giuramento professionale. La ASL ha agito con fermezza, ritenendo che l'obiezione di coscienza non potesse in alcun modo giustificare l'omissione di assistenza in una situazione di pericolo per la vita della paziente. La decisione è stata presa dopo un'accurata istruttoria, volta a garantire che la sanzione fosse proporzionata alla gravità del comportamento accertato.

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