Il DASPO (acronimo di "Divieto di accedere alle manifestazioni sportive") rappresenta una misura restrittiva che incide sulla libertà personale, imponendo pertanto una rigorosa cautela nella sua adozione. La sua natura, intrinsecamente legata alla limitazione di diritti fondamentali, impone che la sua applicazione non possa prescindere da un contraddittorio effettivo, garantendo al contempo il rispetto di precisi termini procedurali. La Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 32604/2025, ha recentemente ribadito questo principio, annullando senza rinvio un'ordinanza di convalida del DASPO.

La Violazione del Diritto di Difesa e i Termini Procedurali

Il caso specifico che ha portato alla decisione della Cassazione riguardava un provvedimento di DASPO emesso dal Questore di Roma nei confronti di un ricorrente. L'ordinanza del Gip aveva convalidato il DASPO senza attendere lo spirare delle 48 ore previste per il deposito delle memorie difensive e, ancor prima, senza che fossero trascorse le 24 ore minime tra la notifica del provvedimento e la sua disamina giudiziale. Questa condotta è stata ritenuta dalla Cassazione lesiva del diritto di difesa del ricorrente. La Corte ha sottolineato che, in situazioni del genere, ciò che assume rilievo primario è la violazione di un diritto fondamentale, e non meramente il vizio derivante dal mancato rispetto di un termine procedurale. La corretta applicazione della legge richiede, infatti, che al giudice sia data la possibilità di conoscere le ragioni della difesa, contenute nelle memorie depositate entro il termine legale.

Tribunale e bilancia della giustizia

Il DASPO, quale provvedimento emesso da un'autorità amministrativa, presuppone un apposito procedimento amministrativo che, in via ordinaria, prevede l'avviso dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90. Tuttavia, nelle ipotesi in cui il DASPO debba essere emesso in via d'urgenza - fattispecie che deve essere specificamente motivata dalla gravità del fatto, dalla pericolosità del soggetto e dall'esigenza di tutelare o ripristinare immediatamente l'ordine e la sicurezza pubblica - tale procedura ordinaria non viene seguita. In questi casi, il provvedimento di "diffida" viene emesso immediatamente dal Questore senza la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo. L'interessato, tuttavia, conserva la facoltà di promuovere le azioni previste per l'annullamento del provvedimento, qualora ritenga sussistente una carenza di urgenza nell'emissione del DASPO e, di conseguenza, un vizio di procedura.

Il provvedimento di "diffida", una volta emesso dal Questore, per acquisire piena efficacia, deve obbligatoriamente essere notificato all'interessato, ovvero portato a conoscenza e consegnato in copia al soggetto sottoposto a divieto, in conformità con quanto disposto dall'art. 9 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.

Elementi Essenziali di un Provvedimento DASPO Legittimo

Per essere considerato pienamente legittimo, un provvedimento di DASPO deve contenere una serie di elementi essenziali, volti a garantirne la chiarezza, la precisione e la conformità ai principi di legalità e trasparenza. Tra questi figurano:

  • Indicazione dell'autorità che lo emette: È fondamentale che sia chiaramente specificato quale autorità ha adottato il provvedimento, solitamente il Questore.
  • Generalità complete del soggetto sottoposto a DASPO: Devono essere riportati dati anagrafici completi, inclusi data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza.
  • Indicazione degli estremi dell'informativa di reato: Vanno specificati la data e l'autorità che ha redatto l'informativa di reato che ha portato all'adozione del provvedimento.
  • Indicazione generica dei fatti-reato commessi: Sebbene non sia richiesta una descrizione dettagliata di ogni singolo aspetto, è necessario che i fatti che hanno determinato l'applicazione del DASPO siano chiaramente indicati.
  • Collegamento dei fatti-reato con una manifestazione sportiva: Deve essere esplicitato il nesso tra i fatti contestati e una specifica manifestazione sportiva, indicandone la data e il luogo.
  • Indicazione della fattispecie criminose e degli articoli del codice penale di riferimento: È necessario specificare le norme di legge che si ritengono violate.
  • Indicazione del regolamento di accesso ed uso dello stadio: In relazione ad eventuali violazioni dello stesso, si fa riferimento all'art. 10 ter del D.M. 6/06/2005.
  • Indicazioni degli estremi del procedimento penale iscritto: Devono essere forniti gli estremi del procedimento penale avviato nei confronti del soggetto presso la Procura della Repubblica.
  • Motivazione sulla pregiudizialità per l'ordine e la sicurezza pubblica: È indispensabile che venga esplicitato come l'accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine e la sicurezza pubblica, con una chiara motivazione dei presupposti.
  • Indicazioni di eventuali ulteriori misure di prevenzione o procedimenti penali: Devono essere menzionate altre misure di prevenzione o procedimenti penali in corso a carico del soggetto.
  • Avviso dell'avvio del procedimento amministrativo: Deve essere indicato l'avvenuto avviso dell'avvio del procedimento amministrativo, con la data di notifica.
  • Motivi di necessità e urgenza: In caso di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, devono essere specificati i motivi di necessità e urgenza che la giustificano.
  • Specificazione delle competizioni sportive e dei luoghi: Devono essere chiaramente indicate le competizioni sportive per le quali è vietato l'accesso (nazionali, internazionali, amichevoli, ecc.) e i luoghi specifici a cui il divieto si estende.
  • Durata del divieto: La durata del divieto deve essere adeguata alla gravità dei fatti e alla pericolosità del soggetto, decorrendo dalla data di notifica del provvedimento.
  • Prescrizione dell'obbligo di presentazione: Devono essere indicate le modalità di tempo e luogo, nonché la durata, dell'eventuale prescrizione accessoria dell'obbligo di presentazione all'ufficio o comando di polizia.
  • Modalità di assolvimento dell'obbligo di presentazione fuori provincia: Devono essere specificate le modalità per assolvere l'obbligo di presentazione presso altro ufficio di polizia in caso di spostamenti fuori provincia, previa autorizzazione.
  • Possibilità di indicare luogo di reperibilità: È necessario indicare che, per gravi e comprovate esigenze, l'interessato potrà indicare un diverso luogo di reperibilità durante lo svolgimento delle manifestazioni.
  • Esecuzione del provvedimento: Deve essere specificato che l'esecuzione è demandata agli ufficiali e agenti di PS, e che verrà notificata secondo le modalità di cui all'art. 9 del T.U.L.P.S.
  • Comunicazione al Procuratore della Repubblica e convalida del Gip: Deve essere indicato che il provvedimento verrà comunicato al Procuratore della Repubblica, che chiederà la convalida al Gip entro 48 ore, al quale l'interessato ha facoltà di presentare memorie.
  • Termini per il ricorso al TAR: Devono essere indicati i termini per la proposizione del ricorso al TAR competente.
  • Conseguenze della violazione: Deve essere specificato che la violazione del provvedimento comporta la punizione ai sensi dell'art. 6 della L. 491/89.
  • Ricorso in Cassazione: Devono essere indicati i termini per l'eventuale ricorso in Cassazione avverso la convalida del Gip.
  • Luogo e data del provvedimento: Essenziali per la validità dell'atto.
  • Firma dell'autorità: La firma dell'autorità che emette il provvedimento è un requisito imprescindibile.

DASPO - non solo per lo sport

La Disciplina Normativa del DASPO

Il DASPO è stato introdotto originariamente con la Legge n. 401/1989, in risposta a una crescente ondata di violenza negli stadi. Nel corso degli anni, la normativa è stata oggetto di diverse modifiche e integrazioni, volte a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni di intolleranza e violenza legati alle manifestazioni sportive. Tra le principali evoluzioni legislative si annoverano il D.L. n. 717/94 convertito in L. n. 45/95, il D.L. n. 336/01 convertito dalla L. n. 377/01, il D.L. n. 162/05 convertito nella L. n. 210/05 (la cosiddetta "legge Pisanu"), e il D.L. n. 8/07 convertito dalla L. n. 41/07 (la "legge Amato"), quest'ultima introdotta a seguito della tragica morte dell'ispettore di polizia Filippo Raciti.

Più recentemente, il D.L. n. 119/2014, convertito con la L. n. 146/14, ha introdotto importanti novità, tra cui il "Daspo di gruppo" e l'arresto in flagranza differita per chi intona cori o innalza striscioni discriminatori. Il D.L. n. 53/19 ("decreto sicurezza bis") ha ulteriormente inasprito le pene per specifici comportamenti e introdotto nuove disposizioni in materia di violenza negli stadi.

Le Diverse Tipologie di DASPO

Oltre al DASPO "preventivo" emanato dal Questore e al "DASPO penale" disposto dall'Autorità Giudiziaria, la normativa prevede diverse tipologie di misure:

  • DASPO con obbligo di firma: Questa misura impone al destinatario di recarsi periodicamente presso un'autorità di pubblica sicurezza per attestare la propria presenza durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive proibite. La convalida di questa prescrizione spetta al G.I.P.
  • DASPO Urbano: Introdotto dal D.L. n. 14/17 convertito nella L. n. 48/17, questa misura consente a sindaci e prefetti di multare e allontanare da determinate zone della città soggetti che mettono a rischio la salute pubblica, il decoro urbano o la libera fruizione di infrastrutture pubbliche. L'allontanamento ha una durata di quarantotto ore, e la violazione comporta sanzioni pecuniarie. In caso di reiterazione, il Questore può disporre il divieto d'accesso a specifiche zone della città per un periodo da uno a due anni.
  • DASPO Anti-corrotti: Previsto dalla L. n. 3/19, inasprisce le pene per i reati di corruzione e comporta il divieto di partecipare a procedure d'appalto pubbliche e l'interdizione dai pubblici uffici per i condannati.
  • DASPO di Gruppo: Introdotto dalla L. n. 146/14, questo DASPO ha una durata non inferiore a tre anni e colpisce chi si rende colpevole, individualmente o in gruppo, di episodi di violenza, minaccia o intimidazione, fondandosi sulla responsabilità collettiva e ritenendo una maggiore pericolosità insita nella compartecipazione.

La Necessità di Indicare Specificamente i Luoghi

Un aspetto cruciale nella corretta applicazione del DASPO, come evidenziato dalla giurisprudenza, è la necessità di indicare specificamente i luoghi ai quali si estende il divieto, qualora questi siano diversi dagli impianti sportivi e coincidenti con quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di persone che partecipano o assistono alle competizioni. Tale obbligo di specificazione risponde a un preciso dettato normativo, ispirato dall'esigenza di conciliare la misura restrittiva con la libertà di circolazione, costituzionalmente riconosciuta. La mancanza di tale specificazione può portare all'illegittimità del provvedimento o, quantomeno, a una sua interpretazione più favorevole al destinatario.

La Convalida del DASPO e i Termini

La convalida del DASPO da parte del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) è un passaggio fondamentale per la sua piena efficacia. Come stabilito dalla Corte di Cassazione, il GIP deve pronunciarsi entro 48 ore dalla notifica del provvedimento al destinatario. Entro lo stesso termine, l'interessato ha facoltà di presentare memorie difensive. La mancata osservanza di questi termini, come nel caso esaminato dalla Cassazione, può inficiare la validità della convalida e portare all'annullamento del provvedimento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4441 del 3/2/2006, ha chiarito che il mancato rispetto di entrambi i termini (48 ore per il deposito delle memorie e 48 ore per la convalida) comporta l'inefficacia del provvedimento.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la motivazione del provvedimento di convalida può avvenire "per relationem", ossia facendo riferimento alla motivazione già contenuta nell'atto del Questore, purché questa sia sufficientemente chiara e permetta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'autorità amministrativa.

L'Estensione del DASPO all'Estero

Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, introdotto con la legge n. 401 del 1989 e successivamente esteso dal D.Lgs. n. 162 del 2005, convertito nella legge n. 210 del 2005, può applicarsi anche a manifestazioni sportive che si svolgono all'estero. Tuttavia, la Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 12977/2009, ha stabilito che per i tifosi italiani che, durante manifestazioni sportive all'estero, si rendono responsabili di condotte pericolose, non può essere applicata la misura del DASPO da parte dei Questori italiani. Questo significa che, in assenza di accordi specifici o di normative comunitarie che prevedano un coordinamento tra le autorità di diversi paesi, il DASPO italiano ha una portata territoriale limitata.

La Funzione della Prescrizione dell'Obbligo di Presentazione

La prescrizione dell'obbligo di presentarsi presso un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive ha una funzione precisa: assicurare l'osservanza del divieto di accesso ai luoghi interessati, precludendo al soggetto sottoposto a DASPO la possibilità di avvicinarsi allo stadio o ad altri luoghi specificati. Questa misura, spesso affiancata al divieto di accesso, mira a rafforzare l'efficacia dissuasiva del provvedimento, monitorando la presenza del soggetto in contesti potenzialmente critici. La giurisprudenza ha ritenuto legittima tale prescrizione anche in assenza di una specifica motivazione sulla necessità e urgenza, qualora essa sia desumibile dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto.

In conclusione, il DASPO rappresenta uno strumento importante per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza nelle manifestazioni sportive. Tuttavia, la sua applicazione deve sempre avvenire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali del cittadino, garantendo un contraddittorio effettivo e il rigoroso rispetto dei termini procedurali stabiliti dalla legge. La costante evoluzione giurisprudenziale in materia sottolinea l'importanza di un'interpretazione rigorosa e garantista della normativa a tutela della libertà personale.

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